Fondo di Garanzia Regione Lazio
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FONDO DI GARANZIA PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI DEL LAZIO
Estratto del regolamento

Il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio promosso dalla Regione Lazio ha lo scopo di favorire l’accesso al credito delle PMI del Lazio attraverso la copertura dei rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle Banche e/o da altri Istituti finanziari a favore delle imprese.

La gestione del Fondo è affidata alla Unionfidi Lazio S.p.A., società regionale di garanzia fidi, ai sensi dell’art. 52 della legge regionale n. 11 del 22 maggio 1997, come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2003 n. 44, ed è disciplinata dalla Convenzione tra la Regione Lazio e la Unionfidi Lazio S.p.A. e dal Regolamento di gestione del Fondo.

I soggetti beneficiari del Fondo sono le PMI operanti nel territorio della Regione Lazio nei settori Industria, Commercio, Artigianato, Turismo, Agricoltura e Servizi ed in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 dell’1.10.97).

La garanzia del Fondo si intende rilasciata per le finalità di cui alla Convenzione tra Regione Lazio ed Unionfidi Lazio S.p.A. e presenta le seguenti caratteristiche:

· La garanzia viene rilasciata alle imprese richiedenti con esclusione del vincolo di coobbligazione con queste ultime, i terzi garanti o gli aventi causa.

· La garanzia non ha natura integrativa delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il finanziamento e viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane.

· La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.

· La garanzia diretta è la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore degli Istituti finanziatori per i finanziamenti concessi alle PMI ed è concessa in misura non superiore al 50% dell’ammontare del finanziamento erogato e nei limiti della disponibilità Fondo stesso.

· La controgaranzia è la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e/o di altri fondi di garanzia ed è concessa in misura non superiore al 90% dell’ammontare garantito dai Confidi e/o di altri fondi di garanzia per ciascuna operazione.

· La cogaranzia è la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore degli Istituti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e/o altri fondi di garanzia. La totalità delle garanzie rilasciate alle PMI non può superare la misura massima dell’80% del finanziamento.

· Le operazioni di finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:
Ø durata massima di 5 anni per i finanziamenti con garanzia chirografaria;
Ø durata massima di 10 anni per finanziamenti con garanzia reale e/o ipotecaria;
Ø importo minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.;
Ø importo massimo ammissibile pari ad € 1.000.000,00.

· Le operazioni ammesse alla garanzia sono:
Ø programmi di sviluppo aziendale, compresi quelli effettuati nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta;
Ø operazioni di consolidamento di passività bancarie a breve termine nella misura massima del 70% del finanziamento complessivo erogato.

· Gli investimenti finanziati devono essere realizzati entro i termini massimi differenziati a seconda dell’importo dell’investimento ed indicati nella seguente tabella:

Investimento ammissibile
Termine massimo per la realizzazione del programma
fino a 100.000 EURO
15 mesi
fino a 150.000 EURO
18 mesi
oltre i 150.000 EURO
24 mesi


· Le richieste di garanzia verranno esaminate dalla Unionfidi Lazio S.p.A. nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

· Le richieste di garanzia saranno sottoposte, previa istruttoria formale da parte della struttura tecnica di Unionfidi Lazio S.p.A, alla valutazione degli organismi deliberativi esclusivamente se corredate da tutta la documentazione, nei termini e nei modi previsti.

· L’impresa sarà valutata e presentata all’Istituto di credito con un giudizio di “rating” interno, assunto ad insindacabile giudizio di Unionfidi Lazio S.p.A..

· Al fine di ottenere il rilascio della lettera di garanzia da parte della Unionfidi Lazio S.p.A., la delibera di concessione del finanziamento da parte dell’Istituto finanziatore deve pervenire entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della richiesta di finanziamento.

· L'erogazione dell'intervento finanziario da parte degli Istituti di credito convenzionati spetta al loro insindacabile giudizio e deve avvenire entro 45 gg. dal rilascio della lettera di garanzia da parte della Unionfidi Lazio S.p.A., pena la decadenza della garanzia.

· Ad avvenuta erogazione, entro il termine di 30 giorni, l’Istituto di credito, pena la decadenza della garanzia, deve inviare alla Unionfidi Lazio S.p.A. la seguente documentazione:
Ø copia del contratto di finanziamento stipulato e del relativo piano di ammortamento;
Ø le condizioni applicate e le eventuali ulteriori garanzie, nonché la data e l’importo previsto per ogni eventuale singola erogazione parziale;
Ø data di inizio e termine dell’operazione di finanziamento garantita;
Ø eventuale valore di perizia di immobili concessi per la garanzia ipotecaria;
Ø eventuale valore nominale e categoria dei titoli assunti in pegno;
Ø tipologia e valori di eventuali altre forme di garanzia prestate dall’impresa e dagli eventuali garanti.

· Nel caso di inadempienza da parte dell’impresa nei pagamenti, l’Istituto di credito, è tenuto ad intimare formalmente al debitore principale ed ai coobbligati il pagamento delle insolvenze.
L’Istituto di credito deve, pena la decadenza della garanzia, avviare le procedure di recupero del credito entro 12 mesi nei casi di ammortamento mensile o trimestrale e 18 mesi in caso di ammortamento semestrale dal manifestarsi dell’inadempienza, e, comunque, entro 30 giorni dalla data di intimazione di pagamento.

· L’istituto di credito deve, entro 30 giorni dall’avvio delle procedure, pena la decadenza della garanzia, informare la Unionfidi Lazio S.p.A. ed inviare la seguente documentazione:
Ø copia della lettera di intimazione di pagamento con comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
Ø dettaglio delle rate scadute e non pagate, in sola linea capitale, e importo del capitale residuo alla data dell’intimazione formale di pagamento;
Ø copia degli atti di avvio delle procedure di recupero del credito, comprensivi del decreto ingiuntivo o atto equivalente ovvero, in caso di procedure concorsuali, dell’istanza di fallimento depositata presso la sezione del tribunale fallimentare competente per territorio oppure di istanza di insinuazione al passivo del fallimento dichiarato su istanza di altri o della stessa impresa fallenda.